Lo screening o verifica di assoggettabilità in Umbria

Alcuni progetti sono direttamente sottoposti a VIA, per altre tipologie invece la legge prevede che si debba effettuare una verifica di assoggettabilità alla VIA (“screening”), di competenza regionale, in esito alla quale l'autorità competente può decidere se sottoporre il progetto a VIA o meno.

In Umbria la disciplina dello screening è regolata dalla Parte II del Dlgs 152/2006, che si applica sul territorio regionale con alcune specifiche procedurali contenute in diversi provvedimenti, tra cui si segnalano almeno la Dgr 6 maggio 2019 n. 582 e la determinazione dirigenziale 8 gennaio 2018 n. 64.

Una premessa importante

Dal momento che, ai sensi della disciplina regionale, la valutazione di impatto ambientale è sempre pre-ordinata all'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, con Dgr 165/2025 la Regione Umbria ha scelto di non avvalersi della facoltà di optare per il procedimento autorizzatorio unico prevista dall'articolo 9 comma 1 del Dlgs 190/2024.

Ciò significa, in concreto, che nel caso di progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili sottoposti alle procedure di VIA/PAUR di competenza regionale, ovvero sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o sottoposti direttamente a VIA/PAUR, l'istanza di autorizzazione dovrà essere presentata al "Servizio sostenibilità ambientale valutazioni ed autorizzazioni ambientali" e non al "Servizio energia ambiente rifiuti", autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica comunque compresa nel PAUR rilasciato dall'autorità competente per la VIA.

Quando scatta l'obbligo per gli impianti FER

La procedura di screening va attivata al superamento della soglia di 1 MW di potenza nominale complessiva (allegato IV alla parte II del Dlgs 152/2006), per tutti gli "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW".

Inoltre, guardando nel dettaglio alle singole fonti e ai sensi degli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte II del Dlgs 152/2006, vanno sottoposte a screening le seguenti tipologie impiantistiche:

Eolico

• impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW.

Fotovoltaico

  • impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
  • impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
  • impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del Dlgs 199/2021;
  • impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Idroelettrico

  • impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW;
  • impianti idroelettrici con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, realizzati dai consorzi di bonifica ed irrigazione su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata; 
  • impianti idroelettrici con potenza nominale di concessione superiore a 1.000 kW, realizzati dai consorzi di bonifica ed irrigazione su canali o condotte esistenti, senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.

Geotermico

• attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera, comprese le risorse geotermiche, con esclusione:

— degli impianti geotermici pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda del Dlgs 152/2006;

— delle sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali.

Ulteriori criteri per lo screening

Fatte salve le soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte II del Dlgs 152/2006, le linee guida nazionali per lo screening (Dm 30 marzo 2015) integrano i seguenti ulteriori criteri per individuare i progetti da sottoporre a screening:

• cumulo con altri progetti. Il singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale, onde evitare la frammentazione artificiosa;

• rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate;

• localizzazione dei progetti in aree considerate sensibili.

Qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti da questi criteri, le soglie dimensionali previste nell'allegato IV alla parte II del Dlgs 152/2006, sono ridotte del 50%.

In caso di modifiche o estensioni

La verifica di assoggettabilità alla VIA scatta anche in caso di modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del Dlgs 152/2006.

Questi interventi includono gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III del Dlgs 152/2006.

Valutazione preliminare per interventi di modifica

Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla Parte seconda del Dlgs 152/2006, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare.

NB: fanno eccezione  le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite stabiliti.

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, l'autorità competente comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a screening, a VIA oppure a nessuno dei due procedimenti. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.

NB: la procedura sopra descritta si applica anche, nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi.

Modulistica

Recependo quanto disposto dal Testo unico rinnovabili (Dlgs 25 novembre 2024 n. 190), la Regione Umbria con Dgr 5 marzo 2025 n. 165 ha approvato la nuova modulistica (allegati C1 e C2) da presentare qualora si debba fare istanza per impianti solari e/o eolici soggetti ad autorizzazione unica e contemporaneamente sottoposti anche a screening e/o a VIA/PAUR di competenza regionale:

  • allegato C1: modello di istanza — autorizzazione unica articolo 9 Dlgs 190/2024 per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte solare e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, sottoposti verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale/a valutazione di impatto ambientale di competenza della Regione;
  • allegato C2: modello di istanza — autorizzazione unica articolo 9 Dlgs 190/2024 per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, sottoposti verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale/a valutazione di impatto ambientale di competenza della Regione.

Iter dello screening: lo studio preliminare ambientale

Ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 152/2006, il proponente deve trasmettere all'Autorità competente in formato elettronico lo studio preliminare ambientale, redatto conformemente a quanto previsto dall'allegato IV-bis alla Parte II del Dlgs 152/2006.

Cosa contiene lo studio preliminare ambientale

1) Descrizione del progetto, comprese in particolare: 

• la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione; 

• la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2) La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante. 

3) La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da: 

• i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente; 

• l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

Gli step successivi

Entro 5 giorni dalla ricezione dello studio, l'Autorità compentente verifica la completezza della documentazione. Può chiedere sola volta integrazioni o chiarimenti. Il proponente invia i chiarimenti e le integrazioni entro 15 giorni. Se non vengono inviati, la domanda viene respinta e archiviata.

Se la documentazione relativa allo studio è ritenuta completa, l'Autorità compente pubblica lo studio preliminare ambientale sul sito web, garantendo la riservatezza di informazioni industriali. 

Contestualmente alla pubblicazione, l'Autorità competente avvisa tutte le Amministrazioni coinvolte dal procedimento della pubblicazione dello studio preliminare ambientale. Entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione e comunicazione alle Amministrazioni, chiunque può presentare osservazioni.

Una sola volta ed entro 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra, l'Autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti o integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti o le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, la domanda viene respinta e archiviata.

L'Autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 30 giorni successivi alla pubblicazione e alla comunicazione alle Amministrazioni da parte dell'Autorità competente o, nei casi in cui siano stati richiesti chiarimenti o integrazioni, entro 45 giorni dal ricevimento degli stessi.

In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'Autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. In questi casi, l'Autorità competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento.

Qualora l'Autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri  elencati nell'allegato V alla parte II del Dlgs 152/2006, e, se richiesto dal proponente in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Qualora invece l'Autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di Via in relazione ai criteri elencati nell'allegato V alla parte II del Dlgs 152/2006.

Il provvedimento di verifica di screening, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'Autorità competente.

Non solo: deve essere pubblicata dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale, e risultare accessibile a chiunque, anche tutta la documentazione afferente al procedimento, nonchè i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attività da parte dell'autorità competente.

Efficacia temporale dello screening

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha un efficacia temporale, comunque non inferiore a 5 anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza.

Decorsa l'efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento va reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente.

Fatti salvi questi due casi specifici, il provvedimento con cui è disposta la proroga da parte dell'Autorità competente non può contenere prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di screening originario.

Se l'istanza di proroga è presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di screening, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'Autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.

Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di proroga, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a 20 giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa oppure, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'Autorità competente nel termine di 10 giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.