Condizioni preliminari per il proponente
Ai sensi della normativa nazionale (Dlgs 387/2003) e del regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7, per la realizzazione di impianti per cui non sono sufficienti la Comunicazione al Comune o la PAS – e cioè di norma gli impianti di taglie superiori a quelle indicate nella seguente Tabella – è previsto un procedimento autorizzativo semplificato denominato Autorizzazione unica.
Attenzione: poiché la Regione Umbria ha dettato notevoli eccezioni in materia di titoli autorizzatori per gli impianti, la tabella seguente ha un valore generale e indicativo della normalità dei casi, non riportando le eccezioni.
Per il dettaglio dei casi in cui si può usare la Comunicazione al Comune o la PAS, si ritiene utile rimandare alle apposite pagine su PAS e Comunicazione al Comune.
| FONTE | SOGLIE |
| Eolica | 60 kW (*) |
| Solare fotovoltaica (impianti a terra) | 50 kW (**) |
| Geotermoelettrica | 100 kW |
| Biomasse | 200 kW |
| Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas | 300 kW |
(*) Sono realizzabili con semplice comunicazione gli impianti eolici fino a 50 kW con altezza al mozzo del rotore pari o inferiore a 8 m e che siano anche in aree di pertinenza degli edifici e realizzati per autoconsumo. (**) Sono realizzabili con comunicazione al Comune gli impianti FV fino a 20 kW sempre che non ricadano in area vincolata e siano fuori dai centri storici, e gli impianti fino a 50 kW solo se realizzati fuori da aree vincolate e centri storici e siano in aree di pertinenza degli edifici e realizzati per autoconsumo. | |
I limiti di capacità di generazione e di potenza indicati nelle tabelle sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capacità di generazione o potenza dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo.
Che cos'è l'Autorizzazione unica
L'Autorizzazione unica è realizzata tramite la conferenza di servizi. Si tratta di un procedimento per l'assunzione di una decisione in materia di realizzazione di interventi sul territorio, che consente di assumere in un unico contesto – e solo in quel contesto – tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi delle varie amministrazioni coinvolte.
In materia di Autorizzazione unica, l'Ente competente a indire la conferenza di servizi è la Regione o la Provincia delegata.
L'Autorizzazione unica, documento finale della conferenza di servizi, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto. Costituisce anche, quando necessario, variante al piano urbanistico.
Autorizzazione unica oppure PAUR?
Il procedimento di Autorizzazione unica si applica soltanto qualora l’impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili non sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale.
In caso contrario, si applica il provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) ai sensi dell'articolo 27-bis del Dlgs 152/2006. Il PAUR è un procedimento amministrativo che integra in un unico atto sia il provvedimento di VIA che tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto.
Una precisazione importante
Dal momento che, ai sensi della disciplina regionale, la valutazione di impatto ambientale è sempre pre-ordinata all'eventuale rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, con Dgr 165/2025 la Regione Umbria ha scelto di non avvalersi della facoltà di optare per il procedimento autorizzatorio unico prevista dall'articolo 9 comma 1 del Dlgs 190/2024.
Ciò significa, in concreto, che nel caso di progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili sottoposti alle procedure di VIA/PAUR di competenza regionale, ovvero sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o sottoposti direttamente a VIA/PAUR, l'istanza di autorizzazione unica dovrà essere presentata al "Servizio sostenibilità ambientale valutazioni ed autorizzazioni ambientali" e non al "Servizio energia ambiente rifiuti", autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica comunque compresa nel PAUR rilasciato dall'autorità competente per la VIA.
>> Per approfondire la disciplina del PAUR in Umbria, si veda la voce "Valutazioni ambientali" --> "VIA e PAUR"
Ente competente
Ai sensi di quanto previsto dalla Lr 10/2015 nonchè dalla Dgr 1131/2015, la competenza è della Regione.
Modulistica
Recependo quanto disposto dal Testo unico rinnovabili (Dlgs 25 novembre 2024 n. 190), la Regione Umbria con Dgr 5 marzo 2025 n. 165 ha approvato la nuova modulistica relativa al regime di autorizzazione unica.
Più nello specifico, è stata approvata la modulistica per la presentazione dell'istanza per il procedimento di autorizzazione unica, di cui all'articolo 9 del Dlgs 190/2024, per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte solare (allegato A1) e da fonte eolica (allegato A2) e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili di competenza regionale.
Sono stati approvati inoltre due ulteriori moduli (allegato C1 e allegato C2) da utilizzare qualora l'impianto solare oppure eolico soggetto ad autorizzazione unica sia anche sottoposto a screening e/o a VIA/PAUR di competenza regionale.
>> Per ulteriori approfondimenti, rimandiamo alle nostre pagine sulle valutazioni ambientali