Gli obblighi previsti dal momento dell'esito favorevole e durante la costruzione e la vita dell'impianto
Tempistiche dei lavori di realizzazione dell'impianto
Secondo le Linee guida nazionali, nel provvedimento di Autorizzazione unica è indicato il termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia.
I termini devono essere congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi confluiti nell'autorizzazione unica stessa e con la dichiarazione di pubblica utilità.
Il proponente deve però verificare la eventuale scadenza e quindi richiedere la proroga o il rinnovo delle autorizzazioni settoriali recepite nell'Autorizzazione unica.
Le prescrizioni sulla dismissione dell'impianto
L'Autorizzazione unica implica l'obbligo di ripristino dei luoghi dopo la dismissione dell'impianto. Per gli impianti idroelettrici l'Autorizzazione contiene le indicazioni per ottemperare all'obbligo della esecuzione delle misure di reinserimento e recupero ambientale.
La scheda di monitoraggio della produzione di energia
Ai sensi della Dgr 6 dicembre 2011, n. 1466, il proponente si impegna a trasmettere alla Regione per 3 anni solari consecutivi all'installazione dell'impianto una scheda di monitoraggio della produzione di energia elettrica.
La scheda, approvata con la Dgr 1466/2011 va inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: regione.giunta@postacert.umbria.it.
Misure di compensazione in favore dei Comuni
In sede di Conferenza dei servizi la Regione determina eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni che siano di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche. Tali misure di compensazione sono riportate nell'Autorizzazione unica.
Il decreto legislativo 387/2003 (comma 6, articolo 12), prevede espressamente che "l'Autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province". Tale principio è richiamato anche nelle Linee guida.
Nei confronti dei Comuni, la situazione è diversa. Infatti, pur non essendo loro dovuto alcun corrispettivo monetario per l'attività di produzione di energia, l’Autorizzazione unica "può prevedere l‘individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi ...".
L’Autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull’entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuarle, pena la decadenza dell’Autorizzazione.
Le regole che devono essere seguite nell'eventuale fissazione di misure compensative, sono dettagliatamente descritte dall'allegato 2 delle Linee guida nazionali.
In particolare:
• non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, il solo fatto che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull’ambiente;
• le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale sono determinate in riferimento ad eventuali concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto ambientale.
• le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;
• le misure compensative sono definite in sede di Conferenza dei servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;
• nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell’applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di VIA (qualora sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici, l’esecuzione delle misure di mitigazione di cui all’allegato 4 delle Linee guida nazionali, costituiscono, di per sé, azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale;
• le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale non possono essere superiori al 2% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto (la misura del 2% rispetto a quella nazionale del 3%, è prevista dalle Linee guida regionali, regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7).