Criteri e tempistiche per l'Autorizzazione unica in Umbria
L'Autorizzazione unica, che costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto, riceve il suo nome dal fatto che avviene al termine di un "procedimento unico" svolto nell'ambito della conferenza di servizi, che coinvolge tutte le amministrazioni interessate.
Lo svolgimento della conferenza di servizi influisce molto sui tempi del procedimento di Autorizzazione unica. A tale riguardo, questa pagina tiene conto di quanto stabilito a livello nazionale dalla legge 241/1990 (e sue modifiche) e non dalla normativa regionale, ormai superata relativamente ai temi qui trattati.
Conferenza di servizi semplificata
La conferenza di servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona (articolo 14-bis legge 241/1990), cioè senza riunioni e mediante lo scambio di documenti e informazioni in via telematica.
Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di Autorizzazione unica, a seguito della verifica formale sulla documentazione presentata, o dalla data d'avvenuto deposito delle eventuali integrazioni richieste, l'amministrazione procedente comunica l'avvio del procedimento.
Viene quindi convocata la conferenza di servizi, attraverso una comunicazione per via telematica al proponente e a tutte le Amministrazioni competenti ad esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, individuate dal proponente nell'istanza di Autorizzazione unica.
Attenzione: il proponente o le amministrazioni coinvolte possono, da subito, fare richiesta, motivandola, di procedere direttamente alla conferenza di servizi simultanea in modalità sincrona (articolo 14-ter legge 241/1990), cioè con la convocazione di riunioni che prevedono la presenza degli enti coinvolti. Vedi oltre in questa pagina.
Entro 15 giorni, le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati o presenti in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In caso di richiesta di integrazioni documentali, l’amministrazione procedente invia un'unica richiesta a chi ha presentato la domanda. In questo caso, i termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.
ll termine perentorio per la conclusione della conferenza di servizi non può essere superiore a 45 giorni dalla data di invio della comunicazione. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza ve ne sono di quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico‐territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, nel caso in cui le norme di legge o i regolamenti non stabiliscono un termine diverso, il termine di conclusione della conferenza è di 90 giorni (articolo 14‐bis, comma 2, lettera c legge 241/1990
).
Quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della conferenza simultanea (articolo 14-bis, comma 2, lettera d, legge 241/1990), la cui riunione si deve tenere entro 10 giorni dal termine dei 45/90 giorni.
I lavori della conferenza simultanea si concludono entro il termine di 45 giorni dalla data della prima riunione. Vedi oltre in questa pagina.
La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi (Provvedimento o diniego) deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dal termine dei 45/90 giorni.
Sintesi dei tempi
- Inizio del procedimento > Presentazione della domanda
- Entro 5 giorni > Indizione della conferenza di servizi da parte dell’amministrazione procedente
- Entro 15 giorni dall’indizione > Eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte delle amministrazioni coinvolte
- Entro 45 dall’invio dei pareri da parte delle amministrazioni > Adozione della determinazione di conclusione della conferenza (il termine è di 90 giorni, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini)
- Se necessario, entro 10 giorni dalla scadenza dei 45/90 giorni > Eventuale riunione della conferenza simultanea (nella data indicata nella comunicazione di indizione della conferenza).
- Entro 45 giorni dalla prima riunione > Conclusione dei lavori della conferenza
- Entro 5 giorni lavorativi > Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi (Provvedimento o diniego)
Conferenza di servizi simultanea
Ci sono casi in cui, invece di ricorrere alla conferenza di servizi in modalità asincrona come sopra descritto, occorre indire una conferenza di servizi in modalità simultanea (sincrona), e cioè attraverso riunioni che prevedono la presenza degli enti coinvolti.
La conferenza simultanea è prevista unicamente nei seguenti casi:
- quando nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali (articolo 14-bis, comma 6, legge n. 241/1990);
- nei casi di particolare complessità della decisione da assumere: l’amministrazione procedente può indire direttamente la conferenza simultanea o procedere su richiesta motivata di una delle amministrazioni coinvolte o del privato interessato entro il termine indicato nella indizione per l’integrazione documentale (articolo 14-bis, comma 7, legge 241/1990);
- in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale: in questa ipotesi, tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto vengono acquisiti in una conferenza di servizi che è convocata direttamente in modalità simultanea (articolo 14, comma 4, legge 241/1990) e che si colloca nel cosiddetto procedimento autorizzatori unico regionale (vedi oltre in questa pagina).
Sintesi dei tempi
• Inizio del procedimento > Ricevimento della domanda
- Entro 5 giorni lavorativi > Indizione della conferenza di servizi simultanea da parte dell’amministrazione procedente
- Entro 45 giorni > Svolgimento della/e riunione/i
- Entro 45 giorni dalla prima riunione > Conclusione dei lavori della conferenza (il termine è di 90 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini).
La conferenza di servizi in modalità sincrona si svolge di norma in seduta unica. È possibile aggiornare i lavori della conferenza di servizi da concludersi entro i 20 giorni successivi, esclusivamente laddove sia necessario apportare modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento.
Emissione dell'Autorizzazione unica
L'Autorizzazione unica è emessa entro 90 giorni consecutivi dalla data di presentazione della istanza, oppure entro 5 giorni lavorativi dalla seduta conclusiva della Conferenza di servizi, nel caso quest'ultima dovesse durare più di 90 giorni.
I tempi mutano nei casi in cui risulti necessario acquisire autorizzazioni ambientali come la valutazione di impatto ambientale (VIA), l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la valutazione di incidenza, ecc.
La procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (screening) è preliminare alla presentazione della domanda di Autorizzazione unica. I tempi dello screening, quindi, non influiscono sui tempi del procedimento di Autorizzazione unica.
Se è prevista una procedura di valutazione di incidenza, questa sarà effettuata all'interno della VIA e rispetterà i tempi previsti per la VIA stessa. In caso di procedimento esterno alla VIA, invece, la procedura dovrà svolgersi comunque nei tempi massimi previsti per il procedimento unico.
Nel caso specifico di progetto sottoposto a VIA, tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto vengono acquisiti in una conferenza di servizi che è convocata direttamente in modalità simultanea (articolo 14, comma 4 della legge 241/1990) nell'ambito del procedimento (o provvedimento) autorizzatorio unico regionale, previsto dall'articolo 27-bis del Dlgs 152/2006.
>> Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle nostre pagine sulle "Valutazioni ambientali" in Umbria
Inosservanza dei termini e silenzio dell'amministrazione
Le pubbliche Amministrazioni e i soggetti privati incaricati di attività amministrative sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Restano ferme le disposizioni regionali e statali relative all'esercizio dei poteri sostitutivi. Restano ferme anche le disposizioni di legge relative al ricorso contro il silenzio dell'amministrazione.
Recita l'articolo 2, comma 8, della legge 241/1990: "La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti".
Coordinamento tra Autorizzazione unica e Autorizzazione integrata ambientale
Con Dgr n. 578 del 6 maggio 2019, la Regione Umbria ha fornito importanti chiarimenti per tutti quei casi di istanze che contemplano contestualmente procedure di Autorizzazione unica e di Autorizzazione integrata ambientale (AIA), a condizione che queste non siano soggette a Valutazione di impatto ambientale.
Le indicazioni contenute nell'allegato A del provvedimento riguardano sia le nuove installazioni che le varianti. Con riferimento alle varie tipologie di attività, queste sono suddivide in due macrocategorie:
• attività per le quali l'obiettivo precipuo (finalità principale) è la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o la produzione di energia elettrica e termica, da qualsiasi fonte — anche fossile;
- attività per le quali l'attività comporta la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ovvero di energia elettrica e termica in modalità cogenerativa, ma per le quali tale produzione è accessoria ovvero rappresenta un componente intermedio del processo industriale, e non ne rappresenta qundi la finalità principale.
Per quanto riguarda le spese istruttorie di tale procedimento coordinato, vige il principio generale che per ogni procedura il richiedente è tenuto al pagamento delle spese istruttorie, secondo la disciplina di ogni diverso procedimento.