Il nuovo Testo unico rinnovabili 2024
Dlgs 25 novembre 2024, n.190
Il nuovo Testo unico (Dlgs 25 novembre 2024, n. 190), attuando quanto previsto dall’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 118/2022, si pone come obiettivo quello di razionalizzare, riordinare e semplificare i regimi e i procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili.
Le nuove regole – in vigore dal 30 dicembre 2024 — valgono non soltanto per la costruzione o l’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, ma anche per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio.
Alcune modifiche al Testo unico sono state apportate dal decreto-legge 28 febbraio 2025 n. 19 ("decreto caro bollette").
Per facilitare la comprensione dei contenuti del Dlgs, abbiamo scelto di affrontare l’argomento con una duplice modalità, analizzando:
- in primis i tre regimi autorizzativi in vigore (attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica),
- e poi esaminando e andando a vedere il quadro completo – fonte per fonte — degli interventi realizzabili con i diversi regimi.
Una pagina, inoltre, è dedicata alla questione delle “zone di accelerazione”: si tratta di aree del territorio italiano, da individuare mediante una preliminare opera di mappatura, nelle quali l’iter autorizzativo viene ulteriormente semplificato.
Il nuovo Testo unico va ad abrogare una serie di articoli e di disposizioni – puntualmente riportati nell’allegato D del provvedimento — che finora avevano rappresentato la base normativa della disciplina autorizzatoria per il settore delle rinnovabili. Da segnalare, invece, il fatto che rimangono vigenti le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001) “ai soli fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti.”
Timing
Entro il 30 aprile 2025, le linee guida nazionali (Dm 10 settembre 2010) verranno adeguate alle nuove disposizioni.
Regioni ed enti locali sono tenuti a recepire quanto previsto dal Testo unico entro il 28 giugno 2025; in attesa dell’adeguamento regionale, si continua ad applicare la disciplina previgente.
In sede di adeguamento, Regioni ed enti locali possono stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi, anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi in attività libera e in regime di PAS.
In caso di mancato adeguamento entro il termine previsto, si applicherà direttamente sul territorio regionale quanto previsto dal Testo unico.
Naturalmente, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Procedure in corso
In ogni caso, le disposizioni nazionali previgenti riportate nell'allegato D del Dlgs 190/2024 continuano ad applicarsi alle procedure in corso, ma è fatta salva la facoltà del proponente di optare per l'applicazione di quanto previsto dal Testo unico.
NB: per “procedure in corso” si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data del 30 dicembre 2024.