Idroelettrico
Elenchiamo qui di seguito i diversi regimi amministrativi previsti per gli impianti idroelettrici, così come disciplinati dagli allegati A, B e C del Testo unico.
Nel paragrafo finale, invece, riportiamo le soglie di potenza, stabilite negli allegati II e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, che non possono essere superate in caso di interventi di incremento della potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati.
In regime di attività libera (allegato A)
Interventi di nuova realizzazione
Sono considerati in attività libera gli interventi di nuova realizzazione relativi a:
- impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
Sono considerati in attività libera anche gli interventi di nuova realizzazione relativi alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti sopra elencati, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Interventi su impianti esistenti
Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in modifiche su impianti idroelettrici esistenti, abilitati o autorizzati senza incremento della portata derivata e senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, a prescindere dalla potenza elettrica risultante, che comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15%.
Sono considerati in attività libera anche gli interventi relativi alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Qualora gli interventi comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento non può superare le soglie stabilite negli allegati II e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, come riportate nel paragrafo finale "Soglie potenziamenti idroelettrico Dlgs 152/2006".
In regime di PAS (allegato B)
Interventi di nuova costruzione
Sono soggetti al regime di PAS gli interventi di nuova costruzione relativi a impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW di potenza di concessione.
Sono soggetti a PAS anche gli interventi di nuova realizzazione relativi alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti idroelettrici di cui sopra, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Interventi su impianti esistenti
Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in modifiche, inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20%.
E’ soggetta a PAS anche la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Qualora gli interventi comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento non può superare le soglie stabilite negli allegati II e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, come riportate nel paragrafo finale "Soglie potenziamenti idroelettrico (Dlgs 152/2006)".
In regime di autorizzazione unica (allegato C)
Interventi di competenza regionale
Fatte salve tutte le eccezioni relative a fattispecie di interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza regionale (o della Provincia delegata) gli interventi relativi a impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a 300 MW.
Sono soggette al regime di autorizzazione unica anche le modifiche, incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Impianti di competenza statale
Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW.
E’ soggetta ad autorizzazione unica anche la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui sopra, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Sono soggette al regime di autorizzazione unica anche le modifiche, incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Soglie potenziamenti idroelettrico (Dlgs 152/2006)
Qualora gli interventi in regime di attività libera e/o di PAS comportino un incremento di potenza di impianti idroelettrici esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento non può superare le soglie stabilite negli allegati II e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, come riportate qui di seguito.
Allegato II Dlgs 152/2006
Si tratta dei progetti di competenza statale relativi a centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti.
Allegato IV Dlgs 152/2006
Si tratta dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativi a:
- impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW;
- impianti idroelettrici con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, realizzati dai consorzi di bonifica ed irrigazione su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
- impianti idroelettrici con potenza nominale di concessione superiore a 1.000 kW, realizzati dai consorzi di bonifica ed irrigazione su canali o condotte esistenti, senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.