Geotermico
Elenchiamo qui di seguito i diversi regimi amministrativi previsti per gli impianti geotermici, così come disciplinati dagli allegati A, B e C del Testo unico. In questa categoria abbiamo incluso sia gli impianti a sonde geotermiche sia gli impianti geotermoelettrici.
Nel paragrafo finale, invece, riportiamo le soglie di potenza, stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, che non possono essere superate in caso di interventi di incremento della potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati.
In regime di attività libera (allegato A)
Interventi di nuova realizzazione
Sono considerati in attività libera gli interventi di nuova realizzazione relativi a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, né comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali.
Sono considerati in attività libera anche gli interventi di nuova realizzazione relativi alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell’impianto di cui sopra.
In regime di PAS (allegato B)
Interventi di nuova costruzione
Sono soggetti al regime di PAS gli interventi di nuova costruzione relativi a sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 100 kW, con profondità non superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali.
Sono soggetti al regime di PAS gli interventi di nuova costruzione relativi alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell’impianto di cui sopra.
Interventi su impianti esistenti
Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in modifiche, inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica (tra cui rientrano anche i geotermoelettrici) esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20%.
E’ soggetta a PAS anche la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Qualora gli interventi comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, come riportate nel paragrafo finale "Soglie potenziamenti geotermico (Dlgs 152/2006)".
In regime di autorizzazione unica (allegato C)
Interventi di competenza regionale
Fatte salve tutte le eccezioni relative a fattispecie di interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza regionale (o della Provincia delegata) gli interventi relativi a impianti geotermoelettrici di potenza fino a 300 MW, esclusi gli impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW.
Sono soggette ad autorizzazione unica anche le modifiche, incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Impianti di competenza statale
Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a:
- impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili (tra cui rientrano anche i geotermoelettrici) di potenza superiore a 300 MW;
- impianti geotermici pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW;
E’ soggetta ad autorizzazione unica anche la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti sopra elencati, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
Sono infine soggette ad autorizzazione unica anche le modifiche, incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Soglie potenziamenti geotermico (Dlgs 152/2006)
Qualora gli interventi in regime di di PAS comportino un incremento di potenza di impianti geotermici esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, come riportate qui di seguito.
Allegato II Dlgs 152/2006
Si tratta dei progetti di competenza statale relativi a:
- impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
- impianti geotermici pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW, nonché attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare.
Allegato II-bis Dlgs 152/2006
Si tratta dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale relativi a impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (tra i quali possono rientrare anche gli impianti geotermici) con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.
Allegato III Dlgs 152/2006
Si tratta dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativi a:
- attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche , con esclusione degli impianti geotermici pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW;
- sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali.
Allegato IV Dlgs 152/2006
Si tratta dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativi ad attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera, comprese le risorse geotermiche, con esclusione:
- degli impianti geotermici pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda del Dlgs 152/2006;
- delle sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali.