Biomasse
Elenchiamo qui di seguito i diversi regimi amministrativi previsti per gli impianti a biomasse, così come disciplinati dagli allegati A, B e C del Testo unico.
Oltre agli impianti a biomasse strettamente intesi, questa categoria include:
- gli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, operanti o meno in assetto cogenerativo;
- gli impianti a biomassa per la produzione di energia termica;
- gli impianti a biometano.
Nel paragrafo finale, invece, riportiamo le soglie di potenza, stabilite negli allegati II, II-bis e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, che non possono essere superate in caso di interventi di incremento della potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati.
In regime di attività libera (allegato A)
Interventi di nuova realizzazione
Sono considerati in attività libera gli interventi di nuova realizzazione relativi a:
- impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo;
- impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW.
Sono considerati in attività libera anche gli interventi di nuova realizzazione relativi alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti sopra elencati, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Interventi su impianti esistenti
Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti nella sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale fino a 2 MW.
Sono considerati in attività libera anche gli interventi relativi alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come sostituiti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Qualora gli interventi comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, come riportate nel paragrafo finale "Soglie potenziamenti biomasse (Dlgs 152/2006)".
Interventi in regime di PAS (allegato B)
Interventi di nuova costruzione
Sono soggetti al regime di PAS gli interventi di nuova costruzione relativi a:
- impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW, operanti in assetto cogenerativo;
- impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione:
- inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;
— inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW;
• impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora;
Sono soggetti a PAS anche gli interventi di nuova realizzazione relativi alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti sopra elencati, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Interventi su impianti esistenti
Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in modifiche, inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a biomasse per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20%.
A questa regola fanno eccezione gli impianti di produzione a biometano, che sono soggetti al regime di PAS nei seguenti casi:
- parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capacità non superiore a 500 standard metri cubi/ora;
- modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o autorizzati che non comportino un incremento dell'area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che:
— la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
— nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
— l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50%.
E’ soggetta a PAS anche la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Qualora gli interventi comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, come riportate nel paragrafo finale “Soglie potenziamenti biomasse (Dlgs 152/2006)”.
Interventi in regime di autorizzazione unica (allegato C)
Interventi di competenza regionale
Fatte salve tutte le eccezioni relative a fattispecie di interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza regionale (o della Provincia delegata) gli interventi relativi a:
- impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora;
- impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo aventi capacità di generazione:
— pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per impianti a biomassa;
— pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 2 MW fino a 300 MW.
Sono soggette ad autorizzazione unica anche le modifiche, incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Impianti di competenza statale
Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a:
- impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di potenza superiore a 300 MW, non operanti in assetto cogenerativo;
- impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
Attenzione: a causa di un refuso contenuto nel testo di legge, tale tipologia impiantistica è riportata erroneamente per due volte, alle lettere e) e g) della sezione II dell’allegato C del Testo unico.
- impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
E’ soggetta ad autorizzazione unica anche la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti sopra elencati, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Sono infine soggette ad autorizzazione unica anche le modifiche, incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Soglie potenziamenti biomasse (Dlgs 152/2006)
Qualora gli interventi in regime di attività libera e/o di PAS comportino un incremento di potenza di impianti a biomasse esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, come riportate qui di seguito.
Allegato II Dlgs 152/2006
Si tratta dei progetti di competenza statale relativi a centrali termiche ed altri impianti di combustione (tra i quali possono rientrare anche gli impianti a biomasse) con potenza termica di almeno 300 MW.
Allegato II-bis Dlgs 152/2006
Si tratta dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale relativi a impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (tra i quali possono rientrare anche gli impianti a biomasse) con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.
Allegato IV Dlgs 152/2006
Si tratta dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativi a impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda (tra i quali possono rientrare anche gli impianti a biomasse) con potenza complessiva superiore a 1 MW.