Solare termico
Elenchiamo qui di seguito i diversi regimi amministrativi previsti per gli impianti solari termici, così come disciplinati dagli allegati A, B e C del Testo unico.
In regime di attività libera (allegato A)
Interventi di nuova realizzazione
Sono considerati in attività libera gli interventi di nuova realizzazione relativi a impianti solari termici a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A) di cui Dm 1444/1968.
Sono considerati in attività libera anche gli interventi di nuova realizzazione relativi alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell’impianto di cui sopra.
Interventi su impianti esistenti
Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti nella sostituzione di impianti solari termici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, purché al di fuori della zona A) di cui Dm 1444/1968.
Sono considerati in attività libera anche gli interventi di realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come sostituiti.
In regime di PAS (allegato B)
Interventi di nuova costruzione
Sono soggetti al regime di PAS gli interventi di nuova costruzione relativi a:
- impianti solari termici, con potenza termica nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui Dm 1444/1968;
• impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi.
E’ soggetta a PAS anche la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui sopra.
Interventi su impianti esistenti
Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in:
- sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all’rticolo 2 del Dm 1444/1968;
- sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;
E’ soggetta a PAS anche la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come sostituiti.
In regime di autorizzazione unica (allegato C)
Interventi di competenza regionale
Fatte salve tutte le eccezioni relative a fattispecie di interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza regionale (o della Provincia delegata) gli interventi relativi a:
- impianti solari termici, con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
- impianti solari termici, con potenza termica con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, asserviti a processi produttivi.
Sono soggette ad autorizzazione unica anche le modifiche, incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione.
Impianti di competenza statale
Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a:
- impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
- impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, asserviti a processi produttivi;
E’ soggetta ad autorizzazione unica anche la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui sopra.
Sono infine soggette ad autorizzazione unica anche le modifiche, incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione.