Altre tecnologie
Elenchiamo qui di seguito i diversi regimi amministrativi, così come disciplinati dagli allegati A, B e C del Testo unico, relativi a quelle tipologie impiantistiche ulteriori rispetto a quelle principali analizzate singolarmente nelle altre pagine, ovvero:
• pompe di calore;• cogenerazione;• impianti di accumulo;• elettrolizzatori.
Pompe di calore
In regime di attività libera (di nuova realizzazione)
Sono considerati in attività libera gli interventi di nuova realizzazione relativi a:
- pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell’impianto di cui sopra.
In regime di attività libera (su impianti esistenti) – allegato A
Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in:
- sostituzione di pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
- realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell’impianto come sostituito.
In regime di PAS (di nuova realizzazione) – allegato B
Sono soggetti al regime di PAS gli interventi di nuova costruzione relativi a:
- pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell’impianto.
In regime di PAS (su impianti esistenti) – allegato B
Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in:
- sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;
- realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell’impianto come sostituito.
In regime di autorizzazione unica (di competenza regionale) – allegato C
Fatte salve tutte le eccezioni relative a fattispecie di interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza regionale (o della Provincia delegata) gli interventi relativi a:
- pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW;
- opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
- modifiche, incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione.
In regime di autorizzazione unica (di competenza statale) – allegato C
Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a:
- pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
- opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell’impianto;
- modifiche, incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione.
Cogenerazione
In regime di attività libera (di nuova realizzazione) – allegato A
Sono considerati in attività libera gli interventi di nuova realizzazione relativi a:
- unità di microcogenerazione (capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe);
- impianti di cogenerazione a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza nominale utile fino a 200 kW;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti sopra elencati, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
In regime di attività libera (su impianti esistenti) – allegato A
Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in:
- sostituzione di unità di microcogenerazione (capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe);
- sostituzione di impianti di cogenerazione a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, con potenza nominale utile fino a 2 MW;
- realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come sostituiti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
In regime di PAS (di nuova realizzazione) – allegato B
Sono soggetti al regime di PAS gli interventi di nuova costruzione relativi a:
- impianti di cogenerazione a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW;
- impianti di cogenerazione asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
In regime di PAS (su impianti esistenti) – allegato B
Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in:
- sostituzione di impianti di cogenerazione a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW e inferiore a 10 MW;
- sostituzione di impianti di cogenerazione asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
- realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come sostituiti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Interventi in regime di autorizzazione unica (di competenza regionale) – allegato C
Fatte salve tutte le eccezioni relative a fattispecie di interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza regionale (o della Provincia delegata) gli interventi relativi a:
- impianti di cogenerazione a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW e fino a 300 MW;
- impianti di cogenerazione a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti;
- modifiche, incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione.
In regime di autorizzazione unica (di competenza statale) – allegato C
Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a:
- impianti di cogenerazione a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
- impianti di cogenerazione a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza utile nominale superiore a 300 MW;
- opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
- modifiche, incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione.
Generatori di calore
In regime di attività libera (di nuova realizzazione) – allegato A
Sono considerati in attività libera gli interventi di nuova realizzazione relativi a:
- generatori di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
NB: tale fattispecie non comprende: solare termico, pompe di calore, impianti a biomassa e impianti di cogenerazione.
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti.
In regime di attività libera (su impianti esistenti) – allegato A
Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in:
- sostituzione di generatori di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria
- realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come sostituiti.
In regime di PAS (di nuova realizzazione) – allegato B
Sono soggetti al regime di PAS gli interventi di nuova costruzione relativi a:
• generatori di calore asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
NB: tale fattispecie non comprende: solare termico, pompe di calore, impianti a biomassa e impianti di cogenerazione.
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti.
In regime di PAS (su impianti esistenti) – allegato B
Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in:
- sostituzione di generatori di calore asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
NB: tale fattispecie non comprende: solare termico, pompe di calore, impianti a biomassa e impianti di cogenerazione.
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come sostituiti.
In regime di autorizzazione unica (di competenza regionale) – allegato C
Fatte salve tutte le eccezioni relative a fattispecie di interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza regionale (o della Provincia delegata) gli interventi relativi a:
- generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti;
- modifiche, incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione.
Impianti di accumulo
In regime di attività libera (di nuova realizzazione) – allegato A
Sono considerati in attività libera gli interventi di nuova realizzazione relativi a:
- impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Interventi in regime di attività libera (su impianti esistenti) – allegato A
Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in:
- modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico esistenti, abilitati o autorizzati da realizzare all'interno dell'area già occupata dall'impianto che non comportino aggravi degli impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20%, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al 10%, né incrementi delle volumetrie superiori al 30%;
- realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
In regime di PAS (di nuova realizzazione) – allegato B
Sono soggetti al regime di PAS gli interventi di nuova costruzione relativi a:
- impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
In regime di autorizzazione unica (di competenza regionale) – allegato C
Fatte salve tutte le eccezioni relative a fattispecie di interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza regionale (o della Provincia delegata) gli interventi relativi a:
- impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
- impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW, ubicati in aree diverse da: l'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o l'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione;
- opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
- modifiche, incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione.
In regime di autorizzazione unica (di competenza statale) – allegato C
Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a:
- impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200 MW ubicati in aree diverse da: l'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o l'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione;
- impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
- impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro;
- opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
- modifiche, incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione.
Elettrolizzatori
In regime di attività libera (di nuova realizzazione) – allegato A
Sono considerati in attività libera gli interventi di nuova realizzazione relativi a:
- elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
In regime di attività libera (su impianti esistenti) – allegato A
Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in:
- modifiche su elettrolizzatori esistenti, abilitati o autorizzati, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW, purché non comportino, rispetto a elettrolizzatori esistenti o a progetti di elettrolizzatori abilitati o autorizzati, un incremento dell'altezza dei manufatti superiore al 10% né un incremento delle volumetrie superiore al 30%;
- realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
In regime di PAS (di nuova realizzazione) – allegato B
Sono soggetti al regime di PAS gli interventi di nuova costruzione relativi a:
- elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza superiore a 10 MW ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree in cui sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
In regime di autorizzazione unica (di competenza regionale) – allegato C
Fatte salve tutte le eccezioni relative a fattispecie di interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza regionale (o della Provincia delegata) gli interventi relativi a:
- elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture connesse, compresi compressori e depositi, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui all’allegato C, sezione I del Testo unico;
- modifiche, incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione.
In regime di autorizzazione unica (di competenza statale) – allegato C
Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a:
- elettrolizzatori stand alone, compresi compressori e depositi, non ricadenti nelle tipologie sopra elencate, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui all’allegato C, sezione II del Testo unico;
- opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
- modifiche, incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione.