Fotovoltaico

Elenchiamo qui di seguito i diversi regimi amministrativi previsti per gli impianti fotovoltaici (compreso l’agrivoltaico), così come disciplinati dagli allegati A, B e C del Testo unico.

Nel paragrafo finale, invece, riportiamo le soglie di potenza, stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, che non possono essere superate in caso di interventi di incremento della potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati.

In regime di attività libera (allegato A)

Interventi di nuova realizzazione

Sono considerati in attività libera gli interventi di nuova realizzazione relativi a:

  • impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato;
  • impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del Dm 1444/1968 ("le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi"), di potenza:

— inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;

— fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;

  • impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
  • impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:

— inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;

— fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;

  • impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale.

Sono considerati "in attività libera" gli interventi di nuova realizzazione relativi alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti sopra elencati, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Interventi su impianti esistenti

Sono considerati di attività libera gli interventi di modifica su impianti fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, compreso il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, a condizione che:

  • nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: non incrementino l'area occupata e comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50%, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell'impianto, a prescindere dalla potenza risultante;
  • nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze: non comportino un incremento dell'altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale;
  • nel caso di moduli fotovoltaici su edifici, che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
  • nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a condizione che venga mantenuta l'integrazione architettonica.

Gli interventi su impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati che comportano incrementi di potenza, devono rispettare un limite dettato dagli allegati II, II-bis, III e IV , parte seconda del Dlgs 152/2006. E cioè: la potenza complessiva risultante dall'intervento non può superare soglie precise, qui riportate nel paragrafo finale “Soglie potenziamenti fotovoltaico Dlgs 152/2006”.

In regime di PAS (allegato B)

Interventi di nuova costruzione

Sono soggetti al regime di PAS gli interventi di nuova costruzione relativi a:

  • impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, non ricadenti nel regime di attività libera (vedi paragrafi precedenti), i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
  • impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW, non ricadenti nel regime di attività libera (vedi paragrafi precedenti),  nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del Dlgs 199/2021, comprese le aree considerate idonee “nelle more dell'individuazione delle aree idonee” sulla base dei criteri individuati dal Dm 21 giugno 2024;
  • impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
  • impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
  • impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW, non ricadenti nel regime di autorizzazione unica (vedi paragrafi successivi),  collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione;
  • impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 1 MW, diversi da quelli di nuova realizzazione in regime di attività libera, nonché dalle altre fattispecie di impianti solari fotovoltaici ricadenti nel regime di PAS.

Sono soggetti al regime di PAS gli interventi di nuova costruzione relativi alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti sopra elencati, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Interventi su impianti esistenti

Sono soggetti al regime di PAS gli interventi di modifica su impianti fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, compreso il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20%.

E’ soggetta a PAS anche la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Gli interventi su impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati che comportano incrementi di potenza, devono rispettare un limite dettato dagli allegati II, II-bis, III e IV , parte seconda del Dlgs 152/2006. E cioè: la potenza complessiva risultante dall'intervento non può superare soglie precise, qui riportate nel paragrafo finale “Soglie potenziamenti fotovoltaico Dlgs 152/2006”.

In regime di autorizzazione unica (allegato C)

Interventi di competenza regionale

Fatte salve tutte le eccezioni relative a fattispecie di interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza regionale (o della Provincia delegata) gli interventi relativi a:

  • impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
  • impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 507/94 (l’articolo 1 fa riferimento alle “opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi”);
  • modifiche, (compresi potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni) di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Interventi di competenza statale

Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a:

  • impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW;
  • impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 507/94 (l’articolo 1 fa riferimento alle “opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi”);
  • impianti off-shore a mare;
  • opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti sopra elencati, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli mpianti, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
  • modifiche, (compresi potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni) di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Soglie potenziamenti fotovoltaico (Dlgs 152/2006)

Qualora gli interventi in regime di attività libera e/o di PAS comportino un incremento di potenza di impianti fotovoltaici (e agrivoltaici) esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, come riportate qui di seguito.

Allegato II Dlgs 152/2006

Si tratta dei progetti di competenza statale relativi a impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.

Allegato II-bis Dlgs 152/2006

Si tratta dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale relativi a:

  • impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del Dlgs 199/2021;
  • impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Allegato III Dlgs 152/2006

Si tratta dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativi a:

  • impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 507/94 (l’articolo 1 fa riferimento alle “opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi”).
  • impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, non rientranti tra quelli realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 507/94 (l’articolo 1 fa riferimento alle “opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi”).

Allegato IV Dlgs 152/2006

Si tratta dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativi a:

  • impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
  • impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
  • impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del Dlgs 199/2021;
  • impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.