Zone di accelerazione

L’articolo 12 del Testo unico contiene una serie di importanti disposizioni e di scadenze temporali, che vanno ad attuare quanto previsto da due diversi articoli della direttiva 2018/2001/Ue sulle energie rinnovabili.

In particolare, l’articolo 15-quater della direttiva 2018/2001/Ue, recepito all’interno del Testo unico, stabilisce che ciascuna regione e provincia autonoma adotti un piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi.

I piani devono essere adottati entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura del potenziale nazionale e nell’ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del Dlgs 199/2021 (aree idonee ex lege).

Sempre entro la scadenza del 21 febbraio 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà essere anche adottato il piano di individuazione delle zone di accelerazione marine per gli impianti a fonti rinnovabili e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi.

Il piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri deve essere sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS), così come disciplinata dal titolo II della parte seconda del Dlgs 152/2006, e qualora necessario deve contemplare adeguate misure di mitigazione al fine di evitare o quanto meno ridurre l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi. Per i piani sottoposti a VAS in sede statale, i termini procedimentali sono ridotti della metà.

La mappatura delle zone di accelerazione

In data 21 maggio 2025, il GSE ha pubblicato la mappa delle zone di accelerazione per le fonti rinnovabili. Le zone rappresentate sono state individuate sulla base delle informazioni presenti sulla piattaforma aree idonee (PAI).

La pubblicazione della mappa permette di avere un quadro nazionale delle zone di accelerazione, che potrà essere integrato successivamente da Regioni e Province autonome attraverso gli appositi strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali.

Il ruolo e i compiti delle Regioni

Per assicurare il rispetto dei tempi, Regioni e Province autonome sottopongono le proposte di piano elaborate a valutazione ambientale strategica entro il 31 agosto 2025. In caso di inosservanza del termine o in caso di mancata adozione del piano entro il termine previsto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Nella definizione del piano la regione e la provincia autonoma deve includere prioritariamente le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali e le aree industriali attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole. Sono inoltre incluse prioritariamente le aree in cui sono già presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica.

Le zone di accelerazione (terrestri e marine) devono essere individuate con lo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC. Tali zone includono zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi, tenuto conto della specificità della zona e della tipologia di tecnologia di energia rinnovabile. 

NB: sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone.

I piani devono essere riesaminati periodicamente e in ogni caso modificati qualora necessario, per tenere conto degli aggiornamenti del PNIEC e della mappatura del potenziale nazionale.

Le aree industriali

Per effetto di quanto disposto dal decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73, che ha modificato l'articolo 12 del Testo unico, le aree  industriali (come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati) sono considerate zone di accelerazione, in relazione alle fattispecie individuate dagli allegati A e B del Testo unico.

NB: gli allegati A e B del Testo unico indicano, rispettivamente, gli interventi in attività libera e gli interventi in regime di PAS.

Interventi in regime di attività libera e di PAS

La realizzazione degli interventi in regime di attività edilizia libera (allegato A) e di procedura abilitativa semplificata (allegato B) nelle zone di accelerazione non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i termini previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del Testo unico.

Interventi in regime di autorizzazione unica

Nel caso di interventi in regime di autorizzazione unica (allegato C) nelle zone di accelerazione, si applicano le medesime regole previste per gli impianti in aree idonee, cioè:

  • l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
  • i termini del procedimento autorizzativo unico sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero qualora necessario.