Eolico

Elenchiamo qui di seguito i diversi regimi amministrativi previsti per gli impianti eolici, così come disciplinati dagli allegati A, B e C del Testo unico.

Nel paragrafo finale, invece, riportiamo le soglie di potenza, stabilite negli allegati II, III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, che non possono essere superate in caso di interventi di incremento della potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati.

In regime di attività libera (allegato A)

Interventi di nuova realizzazione

Sono considerati in attività libera gli interventi di nuova realizzazione relativi a:

  • singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
  • torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;
  • impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all'articolo 2 del Dm 1444/1968;
  • impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri.

Sono considerati in attività libera anche gli interventi di nuova realizzazione relativi alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti sopra elencati, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Interventi su impianti esistenti

Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in:

  • modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono nella sostituzione della tipologia di rotore che comporta una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20%;
  • modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono in una riduzione di superficie o di volume, indipendentemente dalla sostituzione o meno degli aerogeneratori;

modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell'impianto esistente. Con le seguenti precisazioni:

— nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20% della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato.  La lunghezza è calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

— nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20%. La superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;

— i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1), non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);

— nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);

— nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

d2: diametro nuovi rotori;

h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (Tip) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.

Sono considerati in attività libera gli interventi di realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati o sostituiti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Gli interventi su impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati che comportano incrementi di potenza, devono rispettare un limite dettato dagli allegati II, II-bis, III e IV, parte seconda del Dlgs 152/2006. E cioè: la potenza complessiva risultante dall'intervento non può superare soglie precise, qui riportate nel paragrafo finale "Soglie potenziamenti eolico (Dlgs 152/2006)".

In regime di PAS (allegato B)

Interventi di nuova costruzione

Sono soggetti al regime di PAS gli interventi di nuova costruzione relativi a:

  • impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;

torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;

  • sono soggetti al regime di PAS anche gli interventi relativi alle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Interventi su impianti esistenti

Sono soggetti al regime di PAS gli interventi di modifica, compreso il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non comportino un incremento dell'area superiore al 20%.

E’ soggetta a PAS anche la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Gli interventi su impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati che comportano incrementi di potenza, devono rispettare un limite dettato dagli allegati II, II-bis, III e IV , parte seconda del Dlgs 152/2006. E cioè: la potenza complessiva risultante dall'intervento non può superare soglie precise, qui riportate nel paragrafo finale "Soglie eolico Dlgs 152/2006".

Interventi in regime di autorizzazione unica (allegato C)

Interventi di competenza regionale

Fatte salve tutte le eccezioni relative a fattispecie di interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza regionale (o della Provincia delegata) gli interventi relativi a:

  • impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonché quelli posti all'interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
  • modifiche, compreso il potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Impianti di competenza statale

Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a:

  • impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW;
  • impianti off-shore a mare;
  • opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti sopra elencati, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
  • modifiche, compreso il potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Soglie potenziamenti eolico (Dlgs 152/2006)

Qualora gli interventi in regime di attività libera e/o di PAS comportino un incremento di potenza di impianti eolici esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento non può superare le soglie stabilite negli allegati II, III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, come riportate qui di seguito.

Allegato II Dlgs 152/2006

Si tratta dei progetti di competenza statale relativi a impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.

Allegato III Dlgs 152/2006

Si tratta dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativi a impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità a VIA.

Allegato IV Dlgs 152/2006

Si tratta dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità  di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativi a impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW.